Consorzio Tutela Vino
Prosecco

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Zona di produzione

Risale al 2009 l’istituzione del Consorzio di Tutela Prosecco D.O.C., in seguito ad una piccola “rivoluzione” che ha interessato uno dei vini di punta dell’enologia italiana. Il Prosecco prodotto nell’area di Conegliano-Valdobbiadene ha ottenuto il riconoscimento della D.O.C.G., a testimonianza della qualità e della storicità di un vino unico nel suo genere, a partire dal legame con il territorio. A quel punto si è reso necessario tutelare con la denominazione di origine controllata il vino Prosecco prodotto storicamente tra Veneto e Friuli –Venezia Giulia, mettendolo al riparo dalla concorrenza e dal rischio di contraffazioni. Da qui la modifica della denominazione del Prosecco D.O.C., riferita non più al vitigno, che poteva essere prodotto in tutto il mondo, ma al vino. Il nuovo nome del vitigno, pertanto, è Glera, mentre solamente il vino prodotto nell’area della D.O.C. può fregiar s i del nome Prosecco. La zona di produzione comprende nove provincie tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia: Treviso, Padova, Venezia, Vicenza, Belluno, Pordenone, Gorizia, Trieste, Udine, facendone così la più grande D.O.C. italiana per estensione territoriale. La nuova D.O.C., pertanto, ricomprende e sostituisce le Igt preesistenti (Prosecco Colli Trevigiani, Prosecco Marca trevigiana, Prosecco del Veneto, Prosecco Alto Livenza, Prosecco delle Venezie) in un unico territorio. La denominazione inoltre prevede la possibilità di specificare l’area di origine delle uve per le province di Treviso e Trieste. Ventimila ettari vitati, per oltre 10.000 produttori e 240 milioni di bottiglie nel 2013: con questi numeri il nuovo Consorzio Prosecco D.O.C. punta alla sfida dei mercati internazionali, facendo leva sulla notorietà e la qualità di un vino che non teme paragoni. Il logo ufficiale è una sorta di sole che con una rotazione di 9 bicchieri sta a significare le uniche nove province in cui il Prosecco D.O.C. può essere prodotto. Scelta significativa dei produttori che aderiscono al Consorzio è la decisione di adottare il contrassegno di Stato, la fascetta obbligatoria per le sole D.O.C.G. (denominazione di origine controllata e garantita): una scelta volontaria che denota l’intenzione di tutelare ulteriormente la qualità del prodotto, certificata dalla sigla identificativa alfanumerica con la quale è possibile rintracciare l’intera filiera produttiva e contrastare la sofisticazione. La fascetta ministeriale viene applicata alle bottiglie in commercio a partire dal 1 gennaio 2012.

Caratteristiche e tipologie vino

Una consolidata e gloriosa tradizione ha imposto il Prosecco come vino amabile in tutto il mondo. In Veneto la produzione di questo vino è presente soprattutto nelle aree collinari del trevigiano, ma anche delle provincie di Padova e Vicenza, e in alcune zone della pianura. Il Prosecco è apprezzato e ricercato dal grande pubblico per la sua versatilità negli abbinamenti, il sapore morbido e fresco e il profumo che spazia dalle note fruttate a quelle floreali, a seconda delle varietà: frutta, mela, pera, ma anche agrumi, mandorla, miele e un ricco bouquet di essenze floreali. Le uve destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine controllata «Prosecco» devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 9,5 % vol. Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Prosecco» spumante e frizzante devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 9 % vol., purché la destinazione delle uve atte ad essere elaborate venga espressamente indicata nei documenti ufficiali di cantina e nella denuncia annuale delle uve. Sono soprattutto le bollicine, nelle due versioni spumante e frizzante previste dal disciplinare, a decretare il successo di questo vino che i produttori di Veneto e Friuli-Venezia Giulia hanno scelto di tutelare con il marchio D.O.C. in tutto il territorio storicamente vocato al Prosecco. La tipologia spumante deve essere ottenuta esclusivamente per fermentazione naturale a mezzo autoclave, utilizzando i mosti o vini ottenuti dalle uve delle varietà previste dal disciplinare. Tale tipologia deve essere commercializzata nei tipi brut, extra dry, dry e demisec. La tipologia frizzante deve essere ottenuta esclusivamente per fermentazione naturale in bottiglia o a mezzo autoclave, utilizzando i mosti o vini ottenuti dalle uve delle varietà previste dal disciplinare. La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 70%, vale a dire che da 100 chilogrammi d’uva si potranno ottenere al massimo litri di vino. Qualora la resa superi i limiti indicati, ma non oltre l’80%, l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine. Qualora la resa uva/vino superi l’80% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. Le operazioni di vinificazione, comprese le operazioni di elaborazione del vino spumante e frizzante, vale a dire le pratiche enologiche per la presa di spuma e per la stabilizzazione, la dolcificazione nelle tipologie dove ammessa, nonché le operazioni di imbottigliamento e di confezionamento, devono essere effettuate nel territorio della D.O.C. stabilito dal disciplinare. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, le operazioni di elaborazione delle tipologie «Prosecco» spumante e «Prosecco» frizzante, nonché il relativo imbottigliamento, possono essere effettuate, con autorizzazioni individuali, rilasciate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere delle Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, anche in stabilimenti situati nelle province confinanti con l’area di produzione, a condizione che le aziende presentino richiesta motivata, corredata dalla documentazione che provi l’uso delle tradizionali pratiche in maniera continuativa da almeno 5 campagne vitivinicole antecedenti all’entrata in vigore del disciplinare. Tradizionalmente per l’imbottigliamento vengono usate bottiglie diverse a seconda del tipo di vino: la Renana o la Borgognona per la versione tranquilla, la Champagnotta per il Frizzante e la classica Prosecco per lo Spumante, Per il confezionamento dei vini spumanti e frizzanti è consentito solo l’uso delle tradizionali bottiglie in vetro con gamma di colore variabile dalle tonalità del bianco, al giallo, al verde, al marrone, al grigio-nero di varia intensità. Dopo essere stato certificato (idoneo al controllo), il vino può essere commercializzato con il marchio Prosecco DOC e con il contrassegno di Stato a tutela del consumatore. Il Prosecco deve obbligatoriamente essere imbottigliato e non può venire messo in commercio in altri contenitori diversi dalle bottiglie.

Uve

  • GLERA

  • PINOT GRIGIO

  • VERDISO

  • PERERA

  • GLERA LUNGA

Il vino a denominazione di origine controllata Prosecco deve essere ottenuto da uve provenienti da vigneti costituiti con il vitigno Glera, un vitigno autoctono dell’Italia nord orientale. Possono concorrere, in ambito aziendale, da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 15%, i seguenti vitigni: Verdiso, Bianchetta trevigiana, Perera, Glera lunga, Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio e Pinot nero (vinificato in bianco), idonei alla coltivazione per la zona di produzione delle uve. La vendemmia è un momento cruciale, seguito dal Consorzio di Tutela, che controlla la maturazione dell’uva e le operazioni di raccolta nelle diverse zone. La pressatura di norma avviene con macchine che agiscono sugli acini in modo soffice, così da estrarre solo il mosto fiore che proviene dal cuore dell’acino. Dopo la pressatura il mosto torbido viene lasciato riposare a freddo, ad una temperatura di 5°-10° C, in vasche di acciaio. Trascorse circa 10-12 ore, la parte limpida del mosto viene separata dal deposito e avviata alla fermentazione. La vinificazione avviene grazie ai lieviti che provocano la fermentazione alcoolica e si compie in vasche di acciaio ad una temperatura costante di 16°-18° C, protraendosi per circa 15-20 giorni. Le diverse partite di vino-base presenti in cantina, dopo un attento assaggio, vengono assemblate: i vini che fino a questo momento sono stati tenuti distinti per provenienza, epoca di vendemmia e caratteristiche organolettiche, vengono riuniti in proporzioni precise, tali da raggiungere un perfetto equilibrio fra tutte le componenti.

PROSECCO

Colore: giallo paglierino;

Profumo: fine, caratteristico, fruttato, tipico delle uve di provenienza;

Sapore: da secco ad amabile, fresco e caratteristico;

Titolo alcolometrico vol. tot. min:: 10,5% vol.;

Abbinamenti: antipasti di pesce, verdure, primi ai frutti di mare, pesce al forno, tutto pasto.

PROSECCO SPUMANTE

Colore: giallo paglierino più o meno intenso, brillante;

Profumo: fine, caratteristico, fruttato, tipico delle uve di provenienza;

Sapore: da brut a demi-sec (semisecco), fresco e caratteristico;

Titolo alcolometrico vol. tot. min:: 11% vol.;

Abbinamenti: Antipasti, dolci e pasticceria secca.

Spuma: fiori e frutta bianca;

PROSECCO FRIZZANTE

Colore: giallo paglierino più o meno intenso, brillante;

Profumo: fine, caratteristico, fruttato, tipico delle uve di provenienza;

Sapore: da secco ad amabile, fresco e caratteristico;

Titolo alcolometrico vol. tot. min:: 10,5% vol.;

Abbinamenti: antipasti e primi piatti non elaborati, anche a base di pesce.

Spuma: evidente sviluppo di bollicine;

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